JUVENTUS CLUB GONNOSFANADIGA
Art. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita una associazione sportiva e culturale denominata JUVENTUS CLUB GONNOSFANADIGA,
che nel prosieguo del presente statuto è indicata con la sigla “JCG”. Lo
JCG è un organizzazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel
tempo e senza scopo di lucro. Lo JCG si basa su norme organizzative ispirate ai
principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa. L' anno sociale
inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 2 - SEDE
Lo JCG ha sede in Gonnosfanadiga, via Porru Bonelli 81
Art. 3 - SCOPO
Lo JCG ha come finalità l' aggregazione e l' associazione tra tifosi della
Juventus F.C. Esso, in particolare, per il raggiungimento dei suoi fini intende
promuovere attività sportive, sociali, culturali, ricreative e di solidarietà.
Art. 4 - ASSOCIATI
Lo JCG è composto dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti
e doveri. Esso è aperto a tutti coloro che interessati alla realizzazione
delle finalità previste al Art 3, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l' approvazione e le modifiche
dello Statuto e dei regolamenti e per l' elezione del Presidente e gli organi direttivi.
Sono Soci fondatori: coloro che hanno costituito l' associazione e hanno versato
una quota associativa iniziale una tantum a fondo perduto per far fronte alle iniziali
spese necessarie per lo svolgimento dell' attività sociale. Soci ordinari:
persone o enti che s' impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo,
la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
L' ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente,
ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo. Essi accettano senza riserve
le norme del presente statuto.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l' eventuale
Regolamento interno, e secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposi. In
caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dello JCG, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti
sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dallo JCG.
Art. 5 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono: L' Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il
Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere, il Collegio dei Revisori.
Art. 6 – ASSEMBLEA
L' Assemblea degli associati è sovrana; è convocata in seduta ordinaria
o straordinaria, dal Consiglio Direttivo, con avviso inviato agli aventi diritto
almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione
nel medesimo termine, dell' avviso predetto presso la sede sociale.
L' avviso deve contenere la sede, la data, l' ora e l' elenco delle materie da trattare,
sia per la prima che per la seconda convocazione dell' Assemblea. Essa è
convocata almeno una volta all' anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando
sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di
almeno un terzo degli associati aventi diritto.
Hanno diritto di partecipare all' Assemblea, con diritto di voto, gli associati
in regola con il pagamento dei contributi associativi.
L' Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita
e può deliberare: |
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a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà
degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con le maggioranza
dei presenti.
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti aventi diritto al voto e delibera validamente con le maggioranza dei presenti.
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L ‘Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita: |
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a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli
associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno la
metà più uno di tutti gli associati.
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno un terzo
di tutti gli associati
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L' Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo, e il
Collegio dei Revisori; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento
interno.
L' Assemblea straordinaria delibera sulla modifiche dello Statuto, l' eventuale
revoca del Consiglio Direttivo e sullo scioglimento dello JCG. All' apertura di
ogni seduta l' Assemblea elegge un Presidente e il Segretario che dovrà redigere
il verbale finale.
Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) consiglieri eletti dall' Assemblea
fra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente e durano in carica 2(due) anni. Il CD elegge nel suo seno il Presidente
e il Vicepresidente e nomina il Segretario e il Cassiere. Si riunisce almeno 2 volte
all' anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un
terzo dei consiglieri.
Il CD può regolarmente deliberare quando sono presenti 4/7 dei suoi componenti.
Il CD ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A esso sono
devolute tutte le attribuzioni relative all' organizzazione ed alla gestione amministrativa
e tecnica dello JCG tra cui:
- predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all' Assemblea, la relazione sull' attività associativa ed i programmi dell'
attività da svolgere;
- determina l' ammontare dei contributi degli associati;
- stabilisce la data e l' ordine del giorno dell' Assemblea;
- esegue le deliberazioni dell' Assemblea
- emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto
per l' organizzazione dell' attività associativa;
- approva i programmi tecnici e organizzativi dello JCG
- amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte
le questioni associative che non siano di competenza dell' Assemblea;
- delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.
Art. 8 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dello JCG , la firma degli atti e dei
provvedimenti con potestà di delega, coordina l' attività per il regolare
funzionamento dello JCG, adotta i provvedimenti a carattere d' urgenza con l' obbligo
di riferire al Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.
Art. 9 - IL VICEPRESIDENTE
IL Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo
impedimento, esercitandone le funzioni.
Art. 10 - SEGRETARIO
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige
il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica della tenuta e dell'
aggiornamento del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.
Art. 11 – CASSIERE
Il cassiere ottempera alle mansioni di cassa. Tiene e aggiorna i libri contabili,
gestisce il patrimonio finanziario dello JCG.
Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) soci effettivi eletti in assemblea
al di fuori dei componenti del CD, verifica periodicamente la regolarità
formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare
al Bilancio preventivo e consuntivo. Dura in carica 2(due) anni
Art. 13 - PATRIMONIO ED ENTRATE
Le risorse economiche dello JCG sono costituite da: beni mobili e immobili; contributi
degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati; donazioni
o lasciti; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni
altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di
associazione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.E' vietato distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
ai soci durante la vita dello JCG.
Art. 14 - BILANCIO
L' anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio il Presidente dello JCG deve sottoporre
all' approvazione dell' Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo
all' attività complessivamente svolta nell' esercizio precedente.
Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all' approvazione dell'
Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello
consuntivo, relativo all' attività che s' intende svolgere nell' esercizio
successivo.
Art. 15 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dello JCG è deliberato dall' Assemblea straordinaria con
la presenza di almeno 2/3 dei soci e nei seguenti casi.
- volontà degli associati
- conseguimento o sopravvenuta impossibilità o illiceità
dello scopo
- il venir meno di tutti gli associati
- provvedimento della pubblica autorità
Il patrimonio residuo dello JCG deve essere devoluto ad associazioni e/o enti benefici.
Art. 16 – LEGGE APPLICABILE
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se de in quanto applicabili,
le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.
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